Validità DURC
02.08.2013 23:15
Diverse sono le novità apportate dal Secondo il Decreto Legge 69/2013 all'art. 31 in materia di appalti.
- alla richiesta di emissione del DURC, qualora non vengano soddisfatti i requisiti per il rilascio dell'idoneità, l'ente comunica in maniera analitica (attraverso PEC) l'azienda interessata del mancato soddisfacimento dei requisiti, dando 15giorni all'azienda per provvedere alla copertura dei requisiti scoperti;
- l'Ente Pubblico che deve effettuare il pagamento, qualora riscontri inadempienza contributiva (non sanata nei 15giorni), tratterrò l'importo corrispondente all'inadempimento, provvedendo direttamente al versamento di questa somma agli enti previdenziali e assicurativi a credito ed emettendo regolare certificato di pagamento in favore dell'imprenditore per il residuo.
- il DURC dovrà essere acquisito d'ufficio in via telematica dalla stazione appaltante (per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti del codice degli appalti pubblici, per l'aggiudicazione del contratto, per la stipula del contratto, per i pagamenti degli stati avanzamento lavori) verrà ritenuto valido per la durata di 120 giorni; prima di effettuare il pagamento del saldo finale è necessaria l'acquisizione del nuovo DURC.