Formazione Lavoratori e Sorveglianza Sanitaria

02.08.2013 22:34

 

Secondo il Decreto Legge 69/2013 all'art. 35 dello stesso, è stato associato l'esonero di formazione e informazione in materia di sicurezza solo per i lavoratori che avranno una permanenza in azienda per almeno 50 giorni lavorativi nell'anno solare (fare quindi attenzione che il parametro di obbligatorietà non è più quindi misurato in funzione della durata contrattuale) e può essere esclusa la relativa sorveglianza sanitaria.

Tale esonero è giustificato solo nel caso in cui il Datore di Lavoro, abbia a disposizione la documentazione attestante l'avvenuta formazione e sorveglianza sanitaria avvenuta nella precedente esperienza lavorativa (almeno nello stesso anno).

In pratica, se un lavoratore che esegue lavorazioni di breve durata ha già svolto preso un altro datore di lavoro (nel corso dell'anno) formazione e sorveglianza sanitaria, sarà esonerato da rifarla nuovamente.

Tale aspetto fa riferimento a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 276/2003.