DPR 151/2011 - Regolamento Prevenzioni Incendi
Il nuovo testo di riferimento in materia di Prevenzione Incendi pone le basi su modifiche che contraddistinguono la procedura che fino ad oggi si è dovuta mantenere.
Il testo, dopo aver distinto le aziende in classi di rischio (Categoria A: Attività a basso rischio - Categoria B: Attività a rischio Medio - Categoria C: Attività a rischio elevato) - per identificare la propria classe di rischio bisogna fare riferimento all'Allegato 1 del testo di legge, ove vengono elencate le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e le stesse attività vengono dettagliate con specifiche/peculiarità già ripartite nella categoria corrispondente - definisce le modalità con cui avanzare domanda al comando dei Vigili del fuoco.
Fondamentalmente, per le aziende facenti parte della:
- categoria A, viene eliminato il parere di conformità. Sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con tempi certi per tutte le imprese
- Categoria B & C, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza si dovrà ottenere entro 60gg
Le verifiche sul sito aziendale, salvo per le attività appartenenti alla Categoria C, saranno prettamente documentali e/o a campione.
il rinnovo, ogni 5 anni, viene effettuato attraverso dichiarazione attestante l'assenza di modifiche al sito; l'avvenuto rinnovo viene confermato attraverso semplice ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
Con la conferma del testo, si è subito parlato di stime inerenti il risparmio per le PMI, ma siamo sicuri che tutto questo non porti ad un risultato negativo per la sicurezza dell'ambiente di lavoro????
