Direttiva 2006/42/CE
Col passare degli anni, la direttiva macchine acquisisce una rilevanza sempre più strategica nel fornire requisiti per garantire la sicurezza della macchina per l'utilizzatore.
A differenza della precedente direttiva, l'attuale, fornisce maggiori specifiche per meglio gestire le macchine, ma soprattutto le quasi-macchine.
Lo scopo è e rimane quello di garantire che il produttore (o comunque colui che immette nel mercato europeo), abbia constatato la sicurezza del prodotto attraverso la valutazione dei RES applicabili e documentare attraverso la predisposizione del fascicolo tecnico la conformità della macchina.
Per la corretta applicazione, si rimanda al DLgs 17/2010
I provvedimenti emessi ai sensi del presente articolo sono ora comunicati anche al Coordinamento regionale di settore istituito presso la Conferenza Stato-Regioni.
- contiene Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose.
- per le macchine a pericolosità più elevate (allegato IV) varia la procedura fin'ora adottata per la direttiva precedente.
- indica le procedure di valutazione della conformità delle "quasi macchine". Anche per le quasi-macchine sono stabilite ora procedure di valutazione della conformità di una quasi-macchina, da parte del fabbricante o suo mandatario, prima dell'immissione sul mercato.
- Marcatura «CE» e l'articolo 13 - Non conformità della marcatura: non presentano differenze con gli adempimenti stabiliti nella precedente direttiva.
- rinvia la parte relativa agli ASCENSORI a fonte secondaria, per le necessarie modifiche al DPR 30 aprile 1999, n. 162.
- SANZIONI. Fatte salve le ipotesi, nei casi più gravi, di configurabilità di reato quali la frode in commercio, la truffa, ecc., in particolare, il D.Lgs. 17/2010 prevede:
- la condotta più grave è stata ravvisata nell'assenza dei requisiti di conformità richiesti dall'allegato I del decreto (sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00);
- al fine di agevolare l'attività di sorveglianza, è stata prevista l'autonoma rilevanza - a fini sanzionatori - dell'omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00);
- è stata sanzionata autonomamente la meno grave immissione sul mercato di un bene sì conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00); -
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tutela la marcatura CE sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00);
- infine sanziona la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).